Titolo I›Capo I
Art. 3
Ambito territoriale di operatività degli istituti
In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all', comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-3