Titolo I›Capo I
Art. 6
Sezioni distaccate specializzate già costituite
In vigore dal 6 ott 1995
1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell', comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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