Capo II
Art. 11
Rapporti di fine servizio dei direttori
In vigore dal 6 ott 1995
1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuità del servizio.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-11