Capo III

Art. 15

Servizi informativi

In vigore dal 6 ott 1995
1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri. 2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici. 3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
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Servizi informativi (Art. 15 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo