Capo III
Art. 15
Servizi informativi
In vigore dal 6 ott 1995
1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.
2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.
3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-15