Titolo IICapo I

Art. 20

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

In vigore dal 15 gen 2016
1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio. 3. Il bilancio preventivo è trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all', comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto, deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali osservazioni al Ministero degli affari esteri. In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare. 4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1 marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di previsione. 5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero dà comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche. 6. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione. 7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell', comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è disciplinata nell' e nell' del presente regolamento. 8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo