Titolo II›Capo I
Art. 22
Integrità e universalità del bilancio
In vigore dal 6 ott 1995
1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all', comma 8.
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