Titolo IICapo I

Art. 27

Variazioni e storni di bilancio

In vigore dal 15 gen 2016
1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell', comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria e sono soggette alla medesima procedura di cui al comma precedente.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-27

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