Capo III
Art. 31
Gestione delle spese
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il direttore dell'istituto è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa è imputata.
2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio.
3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-31