Capo IV

Art. 36

Affidamento del servizio

In vigore dal 15 gen 2016
1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di credito. Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento del suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il direttore dell'istituto può affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di altro Paese. 2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti. 2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto può, se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione è approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell', comma 2. 3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

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