Capo V
Art. 39
Sistemi di scritture
In vigore dal 15 gen 2016
1. L'istituto tiene le seguenti scritture:
a) il libro giornale;
a-bis) il registro di cassa;
a-ter) il registro conti correnti bancari;
b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;
c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata;
d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa;
d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi;
e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni;
f) il registro dei beni di facile consumo;
g) il registro della piccola cassa.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-39