Capo V

Art. 39

Sistemi di scritture

In vigore dal 15 gen 2016
1. L'istituto tiene le seguenti scritture: a) il libro giornale; a-bis) il registro di cassa; a-ter) il registro conti correnti bancari; b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari; c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata; d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa; d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi; e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni; f) il registro dei beni di facile consumo; g) il registro della piccola cassa. 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

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urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-39

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Sistemi di scritture (Art. 39 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo