Capo VI

Art. 41

Approvazione del conto consuntivo

In vigore dal 15 gen 2016
1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli allegati, è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è sottoposto all'esame dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo , da allegare al predetto conto. 2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. 3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione è data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni. 3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarità amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'. 3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

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urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-41

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