Titolo III
Art. 46
Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative
In vigore dal 6 ott 1995
1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalità della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso può essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.
2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-46