Titolo III
Art. 47
Convenzioni con università ed altre istituzioni locali
In vigore dal 6 ott 1995
1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con università ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall', comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Gli istituti possono, altresì, concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell' del presente regolamento.
Nota all':
- Il testo del comma 2 dell' della legge n. 401/1990 è il seguente: "2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-47