Capo II

Art. 50

B e n i

In vigore dal 15 gen 2016
1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilità dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-50

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