Capo II

Art. 54

Scritture patrimoniali

In vigore dal 15 gen 2016
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211. 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211. 3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211. 4. Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonché i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-54

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