Capo II

Art. 57

Ricognizione dei beni mobili

In vigore dal 6 ott 1995
1. Fermo restando quanto previsto dall' del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.
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Ricognizione dei beni mobili (Art. 57 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo