Capo II
Art. 57
Ricognizione dei beni mobili
In vigore dal 6 ott 1995
1. Fermo restando quanto previsto dall' del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-57