Titolo IV›Capo I
Art. 61
Modalità di gestione
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il fondo scorta è costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, , della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo è costituito con le modalità di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri.
4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale è aperto il relativo conto.
Storico versioni
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