Capo II
Art. 60
Magazzini di deposito e scorta
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.
2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalità di cui all' del presente regolamento.
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