Art. 60 · Magazzini di deposito e scorta
Capo II

Art. 60

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Magazzini di deposito e scorta

In vigore dal 6 ott 1995
1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. 2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalità di cui all' del presente regolamento.
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