Titolo V›Capo I
Art. 63
Norme generali
In vigore dal 15 gen 2016
1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211.
3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-63