Capo II
Art. 59
Automezzi
In vigore dal 6 ott 1995
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.
2. Il consegnatario è tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-59