Capo II

Art. 56

Carico e scarico dei beni mobili

In vigore dal 15 gen 2016
1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi è disposta con atto del direttore,..., sulla base di motivata proposta del consegnatario. Si applica l' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata. 4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia. 5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Carico e scarico dei beni mobili (Art. 56 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo