Capo II
Art. 56
Carico e scarico dei beni mobili
In vigore dal 15 gen 2016
1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi è disposta con atto del direttore,..., sulla base di motivata proposta del consegnatario. Si applica l' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata.
4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia.
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-56