Capo II
Art. 55
Consegnatari
In vigore dal 15 gen 2016
1. Il direttore è consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili.
In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante.
3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-55