Titolo III
Art. 48
Spese di rappresentanza degli istituti
In vigore dal 6 ott 1995
1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stesso se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.
2. È esclusa la possibilità di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-48