Capo V
Art. 38
Scritture finanziarie e patrimoniali
In vigore dal 15 gen 2016
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti.
Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo , gli istituti si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri.
3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato è responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. È coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilità dell'istruttoria dei relativi procedimenti.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-38