Capo II
Art. 28
Riscossione della dotazione finanziaria
In vigore dal 15 gen 2016
1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione è disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all', comma 4, del presente regolamento, il Ministero degli affari esteri può disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilità può essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti già operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato , comma 4, del presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria è accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che può essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in euro, il direttore dell'istituto può richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui è tenuto il conto.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-28