Titolo II›Capo I
Art. 24
Pareggio del bilancio di previsione
In vigore dal 6 ott 1995
1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-24