Titolo II›Capo I
Art. 25
Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti
In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della relazione di cui all' del presente regolamento, anche delle valutazioni delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti per territorio nonché delle priorità annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti.
2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non può comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno dei seguenti eventi:
a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;
b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;
c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione di una o più sezioni staccate dell'istituto;
d) sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-25