Capo III
Art. 19
Partecipazione di terzi all'attività degli istituti
In vigore dal 6 ott 1995
1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.
2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.
3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è
subordinata all'autorizzazione del Ministero
degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-19