Capo III

Art. 19

Partecipazione di terzi all'attività degli istituti

In vigore dal 6 ott 1995
1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi. 2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio. 3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.
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Partecipazione di terzi all'attività degli istituti (Art. 19 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo