Capo II

Art. 13

Personale a contratto e specialisti

In vigore dal 15 gen 2016
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211. 2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che si rende disponibile per mansioni di concetto è utilizzato per mansioni amministrativo-contabili. 3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese. 4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all', comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto è regolato dalla legge locale ed è stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. È escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente è richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. 6. Il personale a contratto può essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti. 7. I contratti stipulati ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una clausola espressa che sancisca che il contratto è regolato dalla legge locale e che in nessun caso il rapporto di dipendenza può comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri. 7-bis. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall' della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. È vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.

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Personale a contratto e specialisti (Art. 13 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo