Capo II
Art. 9
Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico
In vigore dal 6 ott 1995
Istituzione, ripartizione e soppressione
dei posti di organico
1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti è definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall', comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
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