Art. 12

Consiglio Nazionale

In vigore dal 23 nov 2010
1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale. 2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione; b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali; c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione; d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo; e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione; f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'. 3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale. 6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'.

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Consiglio Nazionale (Art. 12 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo