Art. 17
Sanzioni disciplinari
In vigore dal 22 nov 1994
1. All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale il consiglio dell'ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravita del fatto, una delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. L'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione, salva la facoltà di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria.
3. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3.
Storico versioni
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