Art. 20

Prima elezione dei consigli

In vigore dal 22 nov 1994
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell', comma 3, il commissario, formato l'albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, procede all'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le disposizioni contenute negli . 2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare secondo quanto disposto nell', comma 6. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 ottobre 1994 Il Ministro di grazia e giustizia BIONDI Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica PODESTÀ Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale GUIDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 103
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