Art. 20
Prima elezione dei consigli
In vigore dal 22 nov 1994
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell', comma 3, il commissario, formato l'albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, procede all'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le disposizioni contenute negli .
2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare secondo quanto disposto nell', comma 6.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 ottobre 1994
Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTÀ
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 103
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-20