Art. 19

Prima formazione degli albi

In vigore dal 22 nov 1994
1. Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso l'ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione dell'albo. 2. Il commissario può avvalersi della collaborazione di non più di due persone da lui scelte alle quali spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di sei al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; i collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla determinazione del relativo compenso a vacazione nei limiti di cui sopra. 3. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono presentare domanda in bollo al commissario, indirizzata alla corte di appello avente sede nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, allegando i documenti attestanti il diritto all'iscrizione, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, nonché l'avvenuto versamento della tassa provvisoria di iscrizione di cui al comma 5 e di quella di concessione governativa. Le domande presentate oltre il termine anzidetto sono rimesse dal commissario al consiglio dell'ordine dopo la sua elezione. 4. La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l'indicazione del domicilio e del codice fiscale del richiedente, l'espressa dichiarazione che lo stesso non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione, nonché la sua sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 5. La tassa provvisoria di iscrizione è determinata in lire centomila; il versamento è effettuato su di un conto corrente postale intestato al commissario. 6. Al commissario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. L'onere delle vacazioni è a carico dell'ordine professionale che vi provvede con le contribuzioni degli iscritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prima formazione degli albi (Art. 19 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo