Art. 16
Sostituzione dei componenti dei consigli
In vigore dal 22 nov 1994
1. I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti, dimissionari o cancellati dall'albo per essere venuto meno il requisito di cui all', comma 1, lettera c), sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie, i quali restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
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