Art. 16 · Sostituzione dei componenti dei consigli

Art. 16

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Sostituzione dei componenti dei consigli

In vigore dal 22 nov 1994
1. I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti, dimissionari o cancellati dall'albo per essere venuto meno il requisito di cui all', comma 1, lettera c), sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie, i quali restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-16