Art. 13

Elezione del Consiglio nazionale

In vigore dal 26 ago 2005
1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva... la lista dei... professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. 4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

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Elezione del Consiglio nazionale (Art. 13 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo