Art. 10
Cancellazione dall'albo
In vigore dal 22 nov 1994
1. Il consiglio provvede a cancellare dall'albo gli iscritti che ne facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all', comma 1, lettere b) e c). La cancellazione decorre nel primo caso dalla data di ricevimento della domanda e nel secondo, rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
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