Art. 6

Insediamento del consiglio

In vigore dal 22 nov 1994
1. Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia. 2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.
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