Art. 6
Insediamento del consiglio
In vigore dal 22 nov 1994
1. Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti.
L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.
2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-6