Art. 1

Sedi dei consigli dell'ordine

In vigore dal 22 nov 1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Visto l' della legge 23 marzo 1993, n. 84, "Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale"; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994); A D O T T A il seguente regolamento: . Sedi dei consigli dell'ordine 1. Il consiglio di ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione. 2. Il Consiglio nazionale ha sede in Roma. 3. Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione è inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale può richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati. Il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, può a sua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all'albo non superi le duecentocinquanta unità. 4. Nella prima formazione degli albi l'accorpamento è disposto di ufficio dal commissario di cui all' se il numero dei richiedenti l'iscrizione è inferiore a trenta.
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