Art. 9

Iscrizione all'albo

In vigore dal 22 nov 1994
1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'ordine; c) non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione. 2. Gli interessati presentano domanda al consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa. 3. Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta. 4. Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.
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