Art. 9
Iscrizione all'albo
In vigore dal 22 nov 1994
1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'ordine;
c) non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.
2. Gli interessati presentano domanda al consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.
3. Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni.
Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.
4. Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-9