Art. 11

Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo

In vigore dal 22 nov 1994
Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo 1. Contro il diniego di iscrizione all'albo o la cancellazione l'interessato, prima di adire l'autorità giudiziaria, può proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il ricorso, dispone l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui all', comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall'albo. 2. Il ricorso è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzioni. 3. Il Consiglio nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta, decide il ricorso e ne da comunicazione all'interessato entro quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
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