Art. 8
Ricorsi in materia elettorale
In vigore dal 22 nov 1994
1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione.
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