Art. 8

Ricorsi in materia elettorale

In vigore dal 22 nov 1994
1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione.
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Ricorsi in materia elettorale (Art. 8 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo