Art. 7
Scioglimento del consiglio
In vigore dal 22 nov 1994
1. Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario.
2. Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne da immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia che provvede a fissare il termine per la rinnovazione dell'elezione.
3. Il commissario può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da non più di due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-7