Art. 7

Scioglimento del consiglio

In vigore dal 22 nov 1994
1. Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario. 2. Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne da immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia che provvede a fissare il termine per la rinnovazione dell'elezione. 3. Il commissario può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da non più di due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.
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Scioglimento del consiglio (Art. 7 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo