Art. 2
Consiglio regionale o interregionale
In vigore dal 26 ago 2005
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
b) determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;
c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;
d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'.
4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.
6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-2