Art. 3
Controllo sulla gestione patrimoniale.
In vigore dal 23 nov 2010
1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.
2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-3