Art. 4

Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale

In vigore dal 26 ago 2005
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. 7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-4

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Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale (Art. 4 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo