Art. 15
Scioglimento del Consiglio nazionale
In vigore dal 22 nov 1994
1. Se il Consiglio nazionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti e dandone comunicazione ai consigli degli ordini regionali o interregionali.
2. Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede all'elezione dei componenti del Consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto disposto nell'.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-11;615#art-15