Art. 14

Insediamento del Consiglio nazionale

In vigore dal 22 nov 1994
1. Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all', comma 3, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia. 2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle pratiche urgenti. 3. Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.
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