Art. 14
Insediamento del Consiglio nazionale
In vigore dal 22 nov 1994
1. Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all', comma 3, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti.
L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle pratiche urgenti.
3. Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni
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